«La giurisdizione sul processo resti in Italia»

dal Messaggero Veneto di Lunedì, 8 Luglio 2007

Dichiarare la giurisdizione del giudice italiano «in quanto la detenzione in Italia anche allo scopo di usare armi nucleari è un reato e pertanto vanno rigettate tutte le domande della controparte, ordinando il proseguimento della causa davanti al Tribunale di Pordenone». Non poteva essere che questa la richiesta degli avvocati di Tiziano Tissino, Giuseppe Rizzardo, Michele Negro, Carlo Meyer e Monia Giacomini, i cinque pacifisti pordenonesi nel controricorso presentato alla Corte di Cassazione che dovrà decidere sulla giurisdizione del processo che chiede la rimozione delle presunte bombe atomiche da Aviano. Il magistrato di Pordenone, Alberto Rossi, aveva sospeso il processo, rinviando la questione alla Suprema Corte che dovrà decidere se il tribunale di Pordenone è competente o no a esprimersi.
Gli avvocati della Ialana (Associazione internazionale giuristi contro le armi nucleari) ritengono «il tentativo della controparte di escludere la giurisdizione del giudice adito a conoscere delle controversie relative alla vicenda infondata».
Diversi i motivi che i legali hanno portato a sostegno della loro tesi. La prima è che «gli Stati Uniti hanno convenzionalmente accettato per iscritto la giurisdizione italiana» e lo si evince, secondo gli avvocati, da un articolo della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord stipulato a Londra nel 1951 e ratificato dall’Italia in un secondo momento. Sussiste, quindi, la giurisdizione e competenza del tribunale pordenonese a decidere. Un altro motivo è giustificato, secondo i legali, dalla competenza territoriale: la legge 218 del ’95 stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste nel caso in cui il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio. L’articolo 20 del codice di procedura civile, invece, individua il foro nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. Gli avvocati rilevano poi che «è destituita di ogni fondamento l’eccezione sollevata dalla controparte circa la propria immunità dalla giurisdizione del giudice adito perché le condotte dalla stessa ascrivibili costituirebbero attività iure imperii». Lo esclude, secondo gli avvocati, sempre la Convenzione tra gli Stati parti del Trattato Atlantico del Nord. Infine nel controricorso si contesta l’ipotesi che non esista una identità funzionale e giuridica tra il governo americano e le truppe di stanza ad Aviano: il comandante della base, rilevano, è responsabile per la presenza di armi nucleari e «il suo incarico specifico è la preparazione di attacchi nucleari nell’ambito della strategia statunitense». Inoltre «i membri delle forze armate degli Stati Uniti hanno l’obbligo di rispettare le leggi dello Stato italiano che sono in vigore secondo il trattato del 1951». Diversi motivi, quindi, per contestare la pretesa esclusione dal tribunale di Pordenone dal giudizio sul ricorso. L’attesa adesso è per la pronuncia della suprema Corte. (d.s.)

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